Il presidente del consiglio Renzi non dimentica le auto elettriche
Mi chiedevo proprio ieri se l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto ex-sindaco di una città in cui, straordinariamente, negozi di scooter elettrici e minicar elettriche sono ancora operativi dal 2000, avrebbe “buttato un occhio” alla situazione italiana dell’auto elettrica.
Mentre cercavo tutt’altro sul sito dell’Unione Europea (cioè la nota ufficiale sulla decisione della UE sullo standard da usare in Europa per la ricarica), tra i documenti contenenti la parola “ricarica” è uscito questo:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrpannex2014_italy_it.pdf
Si tratta nient’altro che del DEF – Documento Economico Finanziario – risalente a poche settimane fa, l’8 aprile!
A pag. 84 compare questa riga nella tabella:
Immagine modificata per aggiungere intestazioni:
DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana
DM-MIT – Decreto Ministeriale, Ministero Infrastrutture e Trasporti
DM-MISE – Decreto Ministeriale, Ministero Sviluppo Economico
MATTM: Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Di per sè la riga non dice niente in merito a quello che si farà, però è importante che, nonostante il susseguirsi di 3 Governi in pochi mesi, non sia andata perso quanto fatto finora per agevolare la diffusione della mobilità elettrica, e che, tra le altre cose, qualcuno “lassù” ancora si ricordi che siamo tutti in attesa dei famigerati decreti attuativi del Ministero dei Trasporti che spieghino in dettaglio come mettere in pratica legalmente il retrofit elettrico.
Resta solo da vedere quanti mesi durerà questo Governo…
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Riferimenti normativi:
- DL 16/2005, legge 58/2005
- Titolo I, capo IV bis del DL n.83/2012 (Primo Decreto Sviluppo – vedi post dedicato), convertito in legge n.134, 7 agosto 2012, Gazzetta Ufficiale n.187, 11 agosto 2012
- Comma 422 dell’articolo 1 della legge 228/2012, in merito alle date di entrata in vigore degli incentivi:
All’articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012,n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».
- DL 250/2012 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa – in vigore da 12/2/2013
NEWS! NEWS! Il Governo autorizza formalmente il retrofit tramite motoruota elettrici! (hub motors) NEWS! NEWS!
Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato.
In realà non ce ne siamo accorti, ma è arrivato 6 mesi fa, il 23 marzo 2013, giorno dell’entrata in vigore del regolamento che definisce le norme per l’omologazione di hub motors sulle automobili.
Si chiama Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche’ procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059) (GU n.56 del 7-3-2013 ) , ha codice identificativo 13G00059 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.56 del 7-3-2013.
Ecco il testo completo in vari link:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=61956
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/56/1.htm
http://www.tecnostrada.it/normative/DM100113.html
Gazzetta ufficiale completa: http://www.wspitaly.com/download/Gazz%20Uff%207%20mar%2013.pdf
D’accordo, non parla espressamente di ruote contenenti un motore a magneti permanenti per trasformare in elettrica un’auto a benzina, ma definisce tutti i parametri e le restrizioni cui i costruttori si devono attenere per costruire hub motor omologabili.
Da notare che probabilmente almeno uno di questi hub motor esiste già!
http://www.rinnovabili.it/mobilita/retrofit-auto-treviso-kit-conversione-666/
Alcuni punti interessanti del decreto:
Articolo 2: il decreto definisce le norme per l’omologazione di sistemi-ruota per veicoli M1 e M1G:
- M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
- M1G: come sopra, ma veicoli fuoristrada
Articolo 4:
1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto. 2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo. 3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il montaggio dei corrispondenti elementi originari. 4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie all'installazione del sistema ruota.
Cioè se non si apportano altre modifiche al mezzo, non c’è bisogno del nullaosta del costruttore.
Questo potrebbe essere un vincolo per la realizzazione di auto elettriche retrofittate, perchè in qualche modo le ruote vanno comandate e controllate dal guidatore, quindi bisognerà intervenire su pedali, marce o altro.
Oppure inventare un joystick wireless e metterla in cu*o a tutti i costruttori. 🙂 Tanto, con un sistema del genere non è che si può pensare di andare a 130 all’ora in autostrada in solo elettrico: non perchè il motoruota non lo permetta… ma perchè ci vorrebbe una batteria da 10.000 euro, e allora siamo da capo a dodici!
Ma muoversi in città a 50 all’ora per un’ora con un’auto “costa” solo 3000 Wh, cioè 30 kg/1500 euro di batterie; una valigia nel baule.
Articolo 6:
1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
Il sistema dovrà essere installato da personale autorizzato che rilascerà una dichiarazione di lavoro svolto a regola d’arte.
Per vedere le prime auto elettriche retrofittate bisognerà quindi prima aspettare che qualcuno faccia formazione a un po’ di meccanici spiegandogli cos’è un Ampere, un Wh e un hub motor…
Articolo 7:
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso.
Quindi non bisogna nemmeno aggiornare la carta di circolazione, se ilo motoruota ha le dimensioni “giuste”.
Se le dimensioni invece sono diverse da quelle previste, serve il nullaosta della casa costruttrice.
Retrofit elettrico e Decreti Ministeriali per l’omologazione
Eccoci a una nuova puntata di “non lo stavo neanche cercando e infatti l’ho trovato”.
Protagonisti, questa volta, sono i famigerati decreti del Ministero dei Trasporti cui fa riferimento l’articolo 75 del codice della strada; tale articolo, come ribadito dal recente Decreto Sviluppo 1.0 convertito in legge ad agosto 2012, permette di fare modifiche a un mezzo esistente senza bisogno di richiedere il nullaosta alla casa costruttrice.
Il mistero era capire quali fossero questi decreti, dove fossero, cosa dicessero…
Finchè mi sono imbattuto nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2013:
Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche’ procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059) (GU Serie Generale n.56 del 7-3-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2013
[Interessante il fatto che per trasformare un mezzo a benzina in un mezzo elettrico basti aggiungergli una o due ruote. 🙂 ]
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita’ alla
circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
[…]
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita’ tecniche prodotti in serie, sono soggetti
all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita’ stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e’ indicata la documentazione che
l’interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita’
tecniche, nonche’ le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita’ tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita’ di ottenere l’eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all’ art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
[…]
Ma la parte interessante viene dopo:
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.». - Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160. - Il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario. - Il regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006. La successiva rettifica e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007. - Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107. - La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
Altro link sullo stesso decreto: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/56/1.htm
Non è indicato nemmeno di cosa parlano questi decreti e leggi, quindi toccherà andarseli a leggere tutti…
Poi c’è anche questo decreto del 2003, sempre del Ministero Dei Trasporti:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2003
Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). (G.U. n. 123 25/09/2003)
http://www.asaps.it/agg_cds_2013_online/Legislaz.Complementare/001.htm
Rivoluzione estraibile
C’e’ una piccola e, come al solito silenziosa, rivoluzione in corso nel mondo dell’invisibile “scooterismo elettrico”: le batterie estraibili.
Due anni fa, quando comprai il mio scooter, era l’UNICO in Italia dotato di batterie al litio estraibili.
6 mesi fa, a ottobre 2012, quando è uscito per la prima volta il libro “Guida all’auto elettrica” (ora “Elettrico? Sì grazie”), esistevano 13 diversi scooter a batterie estraibili.
Oggi, 23 marzo, a Elettrocity a Roma, di 15 modelli diversi esposti solo due avevano ancora le batterie fisse: gli Ecojumbo e i Govecs. Ho visto qualcuno fare giri di prova sugli Ecojumbo (forse perchè sono i più venduti, e quindi i più “famosi”, d’Italia), ma a quel che ho visto, nessuno ha fatto nemmeno un giro sui Govecs, che stanno lì parcheggiati da 3 giorni… In realtà, da diversi mesi anche la Govecs ha non uno ma due modelli a batterie estraibili, ma in fiera non c’erano. In compenso c’erano gli ibridi Aspes, per la prima volta disponibili per un giro di prova: anche loro hanno una batteria estraibile, anche se minima, visto il motore esso stesso “minimo” (600W sul 50cc, 1000W su 125 e 150cc). Purtroppo in prova c’era solo il 50ino… che mi ha molto deluso: ho voluto provare la modalità ibrida automatica, che attacca il motore a benzina quando si spegne quello elettrico. Be’, a un certo punto il benzina si è acceso e l’elettrico si è spento… ma quando poi ho rallentato, il benzina si è spento, ma l’elettrico non si è più riacceso!! Allora ho commutato in solo elettrico, ma non è ripartito lo stesso. Allora ho commutato in solo benzina e premuto il pulsante di avviamento… ma non si è avviato proprio niente! Sono rimasto fermo in pista come un salame, finchè è arrivato il venditore ed è riuscito a farl partire il motore a benzina, così sono partito, facendo la strada a ritorno in discesa: il benzina si è spento… e l’elettrico è rimasto spento, e io sono rimasto a piedi di nuovo….
Mah.
Il venditore ha detto che è colpa della batteria che era scarica, ma io sono molto perplesso. Spero che quello scooter in particolare fosse guasto.
Ma tornando al titolo dell’articolo, il 90% degli scooter in mostra ha batterie estraibili, che vengono anche vendute separatamente dagli scooter, ed hanno tensioni che spaziano dai 48 ai 72 volt; così sono andato un secondo giorno in fiera, armato questa volta di tester e righello :-), e mi sono messo a misurarle TUTTE. 🙂
Ecco i dati raccolti:
Penelope – LiFePO4 – 54V; dimensioni 22 x 17 x 47,5
Roman/Airone – Li-ion – 48V/28Ah, misurati 58,1V a batteria non del tutto carica; valigetta con manico sul lato piccolo, dimensioni 27 x 7,5 x 35,5
Zeus – 72V/25Ah, misurati 83,1 Volt su batteria non del tutto carica; valigetta con manico sul lato piccolo, dimensioni 31 x 7 x 40
Bertini:
Cityzen – 60V/28Ah, valigiotto col manico sul lato grande, dimensioni 16 x 24 x 32,5
Zaion – 60V/33Ah, valigia col manico sul lato grande, dimensioni 39 x 21 x 18
Etropolis – Litio-polimeri (??!!) – 60V/36Ah, 25 x 42 x 18 (1000 euro)
Altri etropolis: 48V/30Ah, 53,1V misurati, 34,5 x 27 x 15
Obiettivo di tutte queste misurazioni è trovare una batteria che vada bene per il lepton senza doverne comprare una in Cina pagando 150-300 euro di spedizione (!!!) o doverne costruire una da sola (il mondo dei BMS e PCM è ancora un grande mistero per me…)
Le misure del vano-batterie del lepton sono 20 x 67 cm di base per 17,5 cm di altezza.
Dovrò fare un po’ di disegni per vedere se è possibile ficcarcene dentro una sana.
I prezzi? Tutti i venditori mi hanno detto “700-800 euro” per tutte le batterie, tranne quella da 36Ah dell’Etropolis data per 1000 euro.
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